{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-106_1995-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10604&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "533e659af2f45a8b255aac4cd14ec9cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.07.1995 16.1995.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:05", "Checksum": "767db891ae56e9a0a55d8e29c9b76daf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.07.1995 16.1995.106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Anche la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie con riferimento alla problematica relativa alle vacanze effettuate nel mese di gennaio 1993 e alla tempestività della disdetta, non merita accoglimento.\nIn sede di contraddittorio il ricorrente ha opposto in compensazione alla pretesa avversaria un proprio credito per vacanze supplementari godute dal dipendente nel mese di gennaio 1993, e meglio per 13 giorni supplementari di cui questi avrebbe indebitamente beneficiato. Ora, confrontato alla versione del dipendente secondo la quale si tratterebbe di vacanze arretrate maturate nel 1992, spettava al datore di lavoro comprovare che trattavasi invece di vacanze maturate nel 1993, prova che egli non ha fornito rendendo pertanto irricevibile la sua eccezione di compensazione.\nPer quanto attiene poi alla contestata tempestività della disdetta, il punto 4 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, identico nel contenuto all’art. 9 cifra 1 CCNL 1992, accorda loro la possibilità di notificare la disdetta, dopo il periodo di prova, con preavviso di un mese, ciò che permette quindi di considerare tempestiva la disdetta notificata il 26 febbraio 1993 per il 31 marzo 1993 (doc. C).\nDa ultimo, con riferimento allo scritto 31 marzo 1993 con cui il dipendente dichiarava di nulla più vantare nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che l’art. 83 del CCNL 1992 (identico nel suo contenuto all’art. 341 cpv. 1 CO) prescrive che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41). Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare ai diritti conferitigli dal CCNL, tra i quali rientra evidentemente il diritto alla tredicesima mensilità quale parte integrante dello stipendio.\nNe discende pertanto che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione, deve essere confermato.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.\n__________ verserà alla controparte fr. 170.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}