{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-106_1995-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10604&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "533e659af2f45a8b255aac4cd14ec9cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.07.1995 16.1995.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:05", "Checksum": "767db891ae56e9a0a55d8e29c9b76daf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.07.1995 16.1995.106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n26 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 19 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 16 maggio 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. da __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’191.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti.\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ha lavorato quale aiuto cucina presso il __________, di cui è gerente __________ per nove mesi nel corso del 1991 e dal 1° gennaio 1992 sino al 31 marzo 1993, data per la quale egli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro.\nCon istanza 16 maggio 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’191.-, importo corrispondente alla tredicesima mensilità calcolata per il periodo da aprile 1992 a marzo 1993.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità del CCNL 1992 e conseguentemente il calcolo della tredicesima così come effettuato dall’istante. A questo titolo egli riconosce a controparte unicamente fr. 962.-, importo calcolato sulla base del CCNL 1988, al quale oppone però in compensazione un proprio credito per vacanze supplementari effettuate dal dipendente e per disdetta intempestiva del contratto di lavoro.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il diritto del dipendente alla tredicesima mensilità calcolata sulla base del CCNL 1988 sino al 30 giugno 1992 e sulla base del CCNL 1992 a far tempo dal 1° luglio 1992, ha accolto l’istanza per fr. 2’062.50 mentre ha respinto, in quanto non comprovata, l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale con particolare riferimento al CCNL 1992 a suo dire non applicabile alla presente fattispecie, e di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie laddove ha ritenuto che incombesse al datore di lavoro la prova che le vacanze effettuate nel mese di gennaio 1993 erano delle vacanze maturate nel 1993 e non nel 1992. Egli ribadisce inoltre che la disdetta è stata notificata anticipatamente rispetto alla fine del contratto prevista per il 31 dicembre 1993.\nCon osservazioni 15 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è la base di calcolo della tredicesima mensilità di spettanza del lavoratore, a sapere se questa debba essere calcolata come preteso dall’insorgente unicamente in virtù del CCNL 1988 oppure se sia applicabile anche il CCNL 1992.\nIl 25 marzo 1992 è stato concluso il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) la cui entrata in vigore è stata fissata per il 1° luglio 1992 (art. 97).\nCon decreto 10 dicembre 1992 il Consiglio federale ha attribuito carattere obbligatorio al CCNL a far tempo dal 1° gennaio 1993. Il conferimento del carattere obbligatorio al CCNL cui fa riferimento il ricorrente, è la decisione con la quale l’autorità competente estende il campo di applicazione di un contratto collettivo a tutti i datori di lavoro e lavoratori del ramo (art. 1 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro) e non ha quindi nulla a che vedere con l’applicabilità del CCNL ad un determinato rapporto di lavoro.\nNel caso di specie, come si evince dalla cifra 11 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, queste hanno fatto espresso rinvio alle disposizioni del CCNL per tutte le questioni non menzionate nel contratto.\nRitenuto che nelle sue disposizioni transitorie il nuovo CCNL non prevede nulla in merito alla regolamentazione di pretese salariali sorte prima della sua entrata in vigore, bisogna concludere che le nuove disposizioni si applicano unicamente alle pretese maturate dopo la sua entrata in vigore mentre per quelle antecedenti valgono le norme del CCNL 1988 (art. 357 cpv. 1 CO; Vischer, Le contrat de travail in Traité de droit privé suisse, 1982, p. 228). Al principio della non retroattività delle disposizioni del CCNL può essere derogato unicamente se l’applicazione retroattiva è espressamente prevista nel CCNL (Vischer, Das Obligationenrecht Kommentar, n 17 ad art 356c CO).\nLa censura sul CCNL applicabile non può pertanto venire accolta. Il calcolo della tredicesima, estraneo alle censure ricorsuali, non ha motivo di essere verificato."}