che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 maggio 1995) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del gravame; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 maggio 1995