1 CPC); che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, spedita con invio raccomandato l’8 maggio 1995, è stata ritirata dai ricorrenti il 9 maggio 1995 come da loro stesso ammesso; che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 maggio 1995) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del gravame; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv.