che con sentenza 8 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la domanda formulata da __________ e __________ nella loro istanza 12 marzo 1992 con la quale avevano chiesto che la superficie della loro proprietà occupata dalla costruzione dell’autorimessa di __________, proprietario del fondo confinante, venisse loro assegnata in proprietà previo ottenimento di un indennizzo che il primo giudice ha quantificato in fr. 1’000.- ; che con atto ricorsuale 30 maggio 1995 __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del punto 3 del dispositivo circa la ripartizione delle spese; che giusta l’art. 328 cpv.