{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-105_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10602&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a02b07ad46489c3fe5f289ba0ecac737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.06.1995 16.1995.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:34", "Checksum": "59fcb0424e46fe8eb19fde2763027329", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.06.1995 16.1995.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n6 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ e __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla\nsentenza 8 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna\nnella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 12 marzo 1992 nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva in via principale la condanna del convenuto ad allontanare dal mappale no. __________ RFD __________ di proprietà degli istanti il manufatto sporgente dal mappale no. __________di proprietà del convenuto, e in via subordinata l’attribuzione al convenuto della superficie di mq.... ...della part. no. __________RFD __________ previo versamento di un indennizzo agli istanti; domanda quest’ultima accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con sentenza 8 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la domanda formulata da __________ e __________ nella loro istanza 12 marzo 1992 con la quale avevano chiesto che la superficie della loro proprietà occupata dalla costruzione dell’autorimessa di __________, proprietario del fondo confinante, venisse loro assegnata in proprietà previo ottenimento di un indennizzo che il primo giudice ha quantificato in fr. 1’000.- ;\nche con atto ricorsuale 30 maggio 1995 __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del punto 3 del dispositivo circa la ripartizione delle spese;\nche giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria è di 20 giorni;\nche il termine inizia a decorrere dal giorno seguente quello del ricevimento della decisione che si intende contestare (art. 131 cpv. 1 CPC);\nche nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, spedita con invio raccomandato l’8 maggio 1995, è stata ritirata dai ricorrenti il 9 maggio 1995 come da loro stesso ammesso;\nche quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 maggio 1995) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del gravame;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 __________ è irricevibile in quanto tardivo.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 100.-, vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione dl Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}