Infatti, sottoscrivendo la clausola no. 4 dell’accordo 18 novembre 1993 il convenuto si è impegnato a versare alla figlia __________ un contributo alimentare di fr. 1’650.- a far tempo dal 1° settembre 1994 (cfr. clausola no. 3), ossia dopo il raggiungimento della maggiore età, evento che si sarebbe verificato il 5 agosto 1994. Se l’obbligo di mantenimento del padre nei confronti della figlia era da intendersi solo sino alla maggiore età di quest’ ultima e non oltre, non vi sarebbe stata oggettiva necessità della clausola no. 4 che rappresenta una deroga al principio generale di cui all’art. 277 cpv. 1 CC, tacita ma indiscutibile.