Controversa nel caso concreto è la determinazione della durata dell’obbligo alimentare del padre nei confronti della figlia, in particolare di sapere se egli si sia assunto l’impegno di provvedere al mantenimento della figlia solo sino al raggiungimento della maggiore età oppure sino all’ultimazione dei suoi studi. L’interpretazione della volontà delle parti fornita dal segretario assessore nel senso che il padre si sarebbe assunto l’obbligo di provvedere al mantenimento della figlia oltre il compimento del ventesimo anno, non è arbitraria. Infatti, sottoscrivendo la clausola no.