1’650.- mensili per il mantenimento della figlia qui istante. Simile accordo può formalmente costituire titolo di rigetto definitivo dell’ opposizione (JdT 1968 II 117) ossia, nel caso concreto, in favore dell’istante, nel frattempo divenuta maggio-renne. 7. Controversa nel caso concreto è la determinazione della durata dell’obbligo alimentare del padre nei confronti della figlia, in particolare di sapere se egli si sia assunto l’impegno di provvedere al mantenimento della figlia solo sino al raggiungimento della maggiore età oppure sino all’ultimazione dei suoi studi.