Con osservazioni 19 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Preliminarmente, la documentazione allegata alle osservazioni 19 giugno 1995 deve essere estromessa dall’incarto in applica-zione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.