Con il querelato giudizio il segretario assessore, dopo aver qualificato il titolo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione quale transazione giudiziale anzichè decreto cautelare come ventilato dall’istante, lo ha interpretato nel senso di un impegno del padre di corrispondere alla figlia un contributo alimentare sino all’ultimazione della sua formazione scolastica. Egli ha conseguentemente accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6’600.- pari al contributo alimentare per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995. Per l’ulteriore pretesa di pagamento di un’indennità legale di fr.