In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che il contributo alimentare da lui riconosciuto per il mantenimento della figlia era da intendersi sino al raggiungimento della maggiore età di quest’ultima, ossia sino al 5 agosto 1994. 2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, dopo aver qualificato il titolo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione quale transazione giudiziale anzichè decreto cautelare come ventilato dall’istante, lo ha interpretato nel senso di un impegno del padre di corrispondere alla figlia un contributo alimentare sino all’ultimazione della sua formazione scolastica.