A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il verbale 18 novembre 1993 (doc. B) dal quale risulta l’impegno assunto dal padre di versarle l’importo di fr. 1’650.- mensili a titolo di contributo alimentare. In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che il contributo alimentare da lui riconosciuto per il mantenimento della figlia era da intendersi sino al raggiungimento della maggiore età di quest’ultima, ossia sino al 5 agosto 1994. 2.