{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-104_1996-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10600&nX40_KEY=4711552&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ce8ffa5476be0acd40deeecd3c68d10"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:52", "Checksum": "3525632da2f55a88d2ad98f8655e9f20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’interpretazione della volontà delle parti fornita dal segretario assessore nel senso che il padre si sarebbe assunto l’obbligo di provvedere al mantenimento della figlia oltre il compimento del ventesimo anno, non è arbitraria.\nInfatti, sottoscrivendo la clausola no. 4 dell’accordo 18 novembre 1993 il convenuto si è impegnato a versare alla figlia __________ un contributo alimentare di fr. 1’650.- a far tempo dal 1° settembre 1994 (cfr. clausola no. 3), ossia dopo il raggiungimento della maggiore età, evento che si sarebbe verificato il 5 agosto 1994. Se l’obbligo di mantenimento del padre nei confronti della figlia era da intendersi solo sino alla maggiore età di quest’ ultima e non oltre, non vi sarebbe stata oggettiva necessità della clausola no. 4 che rappresenta una deroga al principio generale di cui all’art. 277 cpv. 1 CC, tacita ma indiscutibile.\n8. Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale l’impegno di pagamento del convenuto era subordinato ad una condizione che l’istante non ha provato essersi realizzata, ossia la frequentazione di un istituto scolastico, questa non merita di essere approfondita poichè proposta per la prima volta in questa sede.\n9. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dall’ insorgente, deve essere confermata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Mendrisio-Sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}