Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 14 maggio 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza 4 gennaio 1993 __________ è respinta. 2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 300.-, e le spese da anticipare come di rito, rimangono a carico della __________ che rifonderà a __________ fr. 150.- a titolo di ripetibili. II. Le spese del presente giudizio consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 250.--