sentenza, punto 2 in fine) - ciò che avrebbe dovuto condurre alla reiezione dell’istanza - ha nondimeno concluso alla legittimazione passiva della convenuta per il fatto che questa avrebbe oltrepassato i poteri di rappresentanza contemplati dal contratto di lavoro. In altre parole, il primo giudice, interpretando il contratto di lavoro alla luce di quelle che dovevano essere le mansioni di spettanza della convenuta, ha escluso che nelle stesse rientrasse anche la promozione pubblicitaria del locale notturno. Simile conclusione non può essere condivisa poiché contraddetta dalle emergenze processuali.