La legittimazione passiva costituisce un presupposto di diritto sostanziale che determina la proponibilità materiale dell’azione contro una determinata persona. Il problema deve essere esaminato d’ufficio dal giudice con un giudizio di merito da prolarsi sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (DTF 96 II 119, cons. 1a pag. 123; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, p. 17 e 18; II CCA 22 novembre 1994 in re M./A.SA; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, p. 5, 32 e segg.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 181, n. 2). Comunque, nel caso concreto, l’eccezione è l’oggetto del contendere.