{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-103_1996-05-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10598&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8a68119f1a162425751ef913a24b2f40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.1996 16.1995.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:11:43", "Checksum": "3f570eb8945575021b5450fea2a5a583", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.1996 16.1995.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSe il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).\nAgire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.\nQuesto può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.\nSe questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).\n7. Nel caso di specie il giudice di prime cure, pur avendo accertato che la convenuta si è sempre presentata all’istante quale rappresentante della __________ (cfr. sentenza, punto 2 in fine) - ciò che avrebbe dovuto condurre alla reiezione dell’istanza - ha nondimeno concluso alla legittimazione passiva della convenuta per il fatto che questa avrebbe oltrepassato i poteri di rappresentanza contemplati dal contratto di lavoro. In altre parole, il primo giudice, interpretando il contratto di lavoro alla luce di quelle che dovevano essere le mansioni di spettanza della convenuta, ha escluso che nelle stesse rientrasse anche la promozione pubblicitaria del locale notturno.\nSimile conclusione non può essere condivisa poiché contraddetta dalle emergenze processuali.\nLa documentazione prodotta dall’istante, in particolare le fatture rimaste insolute (che va detto si riferiscono ad inserzioni pubblicate nel corso del 1992 quando tra la convenuta e la __________ sussisteva unicamente il contratto di lavoro), i solleciti di pagamento e gli estratti conto (doc. C-I e doc. M), è tutta indirizzata alla __________. Ciò dimostra che l’istante era a conoscenza del fatto che la convenuta non agiva a titolo personale bensì quale rappresentante della __________, sua datrice di lavoro e proprietaria del locale notturno.\nLaddove le censure ricorsuali devono trovare riscontro è sul tema del rapporto fra la lavoratrice e la datrice di lavoro __________. Le prove assunte al riguardo sono poco illuminanti: in particolare appare almeno equivoca la pattuizione no. 4 del contratto 25 luglio 1991 sulle responsabilità della convenuta nei confronti dei creditori, tanto più tenendo conto del contenuto del contratto (“di lavoro”) sottoscritto dalle parti il 26 luglio 1991 (doc. 2). Il teste __________, direttamente interessato all’esito di questa vertenza, afferma apoditticamente che “__________ beneficiava dei crediti ed era responsabile dei debiti del locale”, ma l’istante non ne ha rilevato l’importanza; comunque il teste è poco credibile: basti opporre alla sua dichiarazione di non conoscere le fatture in esame il suo scritto 24 agosto 1992 alla ditta istante (doc. L). Di fronte a questa situazione non si giustifica l’atteggiamento del primo giudice che ignora la testimonianza __________: in tal modo le sue conclusioni appaiono contrarie ai risultati istruttori, considerati nel loro complesso. In sostanza infatti, la teste sostiene che la convenuta, quale direttrice dell’esercizio pubblico, si occupava di tutte le questioni relative al locale (ordinazioni, assunzione del personale e svolgimento delle pratiche amministrative connesse, annunci pubblicitari) e che in tale sua veste agiva a nome e per conto della __________ circostanza questa nota al suo amministratore __________ che oltre a procedere a regolari verifiche dell’attività e dell’andamento del locale, ha autorizzato la convenuta ad utilizzare nella sua corrispondenza il timbro della società.\nL’esistenza di un rapporto di rappresentanza, appare così chiarita onde non è possibile caricare alla convenuta il debito di __________.\nNe discende che avendo la convenuta provato di aver agito in qualità di rappresentante della __________, l’istanza promossa nei suoi confronti doveva essere respinta per difetto di legittimazione passiva. Per il che la decisione impugnata, deve essere annullata.\nAccogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.\n8. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia: I. Il ricorso per cassazione 14 maggio 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 25 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza 4 gennaio 1993 __________ è respinta.\n2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 300.-, e le spese da anticipare come di rito, rimangono a carico della __________ che rifonderà a __________ fr. 150.- a titolo di ripetibili.\nII. Le spese del presente giudizio consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.--\nb) spese fr. 50.--\nT o t a l e fr. 250.--\ngià anticipati dalla ricorrente, vanno poste a carico della __________ con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.- per ripetibili di questa sede."}