che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente. 3.