che abbondanzialmente va rilevato che il riferimento alla precedente procedura che ha visto opposte le parti è del tutto fuori luogo trattandosi in quel caso di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione che sottostà a principi ed esigenze procedurali ben diversi dalla procedura ordinaria che ci occupa; che alla luce di quanto sopra esposto deve essere confermato l’operato del primo giudice non essendo ravvisabile nel medesimo alcun titolo di cassazione;