che le prove documentali su cui si è fondato il giudizio pretorile costituiscono almeno validi indizi sull’esistenza del credito litigioso, in particolare lo scritto raccomandato 15 luglio 1992 in cui l’istante - riferendosi a un colloquio telefonico con __________ gli propone una ulteriore proroga per il pagamento (scritto rimasto incontestato da parte del convenuto); che già questo toglie consistenza alla implicita censura d’arbitrio formulata dal ricorrente;