che proprio in considerazione dell’irrilevanza delle prove offerte dal ricorrente, il rifiuto della loro assunzione ad opera del pretore non può essere censurato; che la censura ricorsuale secondo la quale controparte non avrebbe fornito la prova della propria pretesa allegando uno scritto di conferma degli accordi intervenuti, con particolare riferimento all’ammontare della sua pretesa, è destituita di fondamento ritenuto che il perfezionamento di un negozio giuridico quale quello che ci occupa non sottostà ad alcuna forma e può quindi desumersi, come in concreto, da un insieme di atti e circostanze;