che la prova della qualità, trattandosi della fornitura e messa a dimora di piante, avrebbe potuto essere apportata unicamente mediante l’allestimento di una prova a futura memoria a opera ultimata e non sicuramente come preteso dal ricorrente con una perizia richiesta dopo quasi tre anni dalla fornitura delle piante; che neppure i testi proposti dal ricorrente, che a suo dire avrebbero dovuto attestare la tempestiva contestazione della fattura, sarebbero serviti a comprovare l’esistenza di difetti; la contestazione della fattura come tale non è infatti atta ad inficiare la pretesa avversaria;