viene definito quale “Kauf mit Montagepflicht” che sottostà alle norme sulla compravendita in considerazione della natura secondaria della prestazione di posa rispetto a quella di fornitura della merce (II CCA 29 luglio 1993 in re E.SA/A. e riferimenti ivi menzionati); che quindi per opporsi al pagamento della fattura dell’istante il convenuto avrebbe dovuto provare che la merce fornita era diversa da quella acquistata oppure presentava difetti e che questi erano stati tempestivamente notificati alla controparte (art. 201 CO);