Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 184 n. 4 ); che la decisione del giudice circa l’ammissibilità di una prova deve basarsi su una valutazione anticipata della concludenza della stessa, di modo che il rifiuto di ammettere una prova, avuto riguardo al diritto di esprimersi e di essere sentiti delle parti (CCC 7 marzo 1988 in re Z./A.), verrà pronunciato solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante (II CCA 8 marzo 1995 in re B./B.A e riferimenti ivi contenuti); che il negozio giuridico concluso tra le parti, con il quale è stata concordata la fornitura di merce predefinita e la relativa posa,