1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni; che per quanto attiene alla ventilata violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente per il fatto che il primo giudice ha respinto le prove da lui offerte in sede di contraddittorio, occorre rilevare che condizione essenziale per l’ammissibilità di una prova è che i fatti da provare siano pertinenti e concludenti, ossia influenti per la decisione di merito (art. 184 cpv. 1 CPC; Rep 1963 p. 255; II CCA 8 marzo 1995 in re B./B.A; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 184 n. 4 );