il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice gli avrebbe negato la possibilità di difendersi respingendo le prove offerte; nel merito rimprovera al pretore di aver erroneamente valutato gli atti di causa, ossia di aver giudicato la lite ancorchè non esista nessuno scritto che comprovi l’accettazione da parte sua dell’importo preteso dall’istante; che preliminarmente, per quanto concerne la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto ricorsuale, questa deve essere estromessa dall’incarto in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett.