{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-102_1995-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10594&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83f43590b9a5d42b54fb69160ba36863"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:34", "Checksum": "f84e632e6bbb933cd53a310f32c0a9f4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche le prove documentali su cui si è fondato il giudizio pretorile costituiscono almeno validi indizi sull’esistenza del credito litigioso, in particolare lo scritto raccomandato 15 luglio 1992 in cui l’istante - riferendosi a un colloquio telefonico con __________ gli propone una ulteriore proroga per il pagamento (scritto rimasto incontestato da parte del convenuto);\nche già questo toglie consistenza alla implicita censura d’arbitrio formulata dal ricorrente;\nche abbondanzialmente va rilevato che il riferimento alla precedente procedura che ha visto opposte le parti è del tutto fuori luogo trattandosi in quel caso di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione che sottostà a principi ed esigenze procedurali ben diversi dalla procedura ordinaria che ci occupa;\nche alla luce di quanto sopra esposto deve essere confermato l’operato del primo giudice non essendo ravvisabile nel medesimo alcun titolo di cassazione;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 400.-\nsono poste a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}