{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-102_1995-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10594&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83f43590b9a5d42b54fb69160ba36863"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:34", "Checksum": "f84e632e6bbb933cd53a310f32c0a9f4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1995 16.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 26 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento dei fr. 5’913.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 13 agosto 1992 __________, titolare dell’ omonimo __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’913.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 21 ottobre 1991 (doc. L) per la fornitura e la messa a dimora di diverse piante verdi presso la casa di abitazione di quest’ultimo;\nche in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando sia la qualità delle piante fornitegli che l’esecuzione del lavoro di messa a dimora ad opera della ditta __________, a comprova di ciò ha proposto l’allestimento di una perizia e l’assunzione di alcuni testi;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver respinto con ordinanza 11 aprile 1995 le prove offerte dal convenuto in quanto irrilevanti ai fini del giudizio e defatigatorie, ha accolto l’istanza ritenendo comprovato il credito fatto valere dall’istante mentre ha ritenuto pretestuose e infondate le contestazioni sollevate dal convenuto per la prima volta in sede di contraddittorio;\nche con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’ art. 327 CPC; il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice gli avrebbe negato la possibilità di difendersi respingendo le prove offerte; nel merito rimprovera al pretore di aver erroneamente valutato gli atti di causa, ossia di aver giudicato la lite ancorchè non esista nessuno scritto che comprovi l’accettazione da parte sua dell’importo preteso dall’istante;\nche preliminarmente, per quanto concerne la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto ricorsuale, questa deve essere estromessa dall’incarto in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni;\nche per quanto attiene alla ventilata violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente per il fatto che il primo giudice ha respinto le prove da lui offerte in sede di contraddittorio, occorre rilevare che condizione essenziale per l’ammissibilità di una prova è che i fatti da provare siano pertinenti e concludenti, ossia influenti per la decisione di merito (art. 184 cpv. 1 CPC; Rep 1963 p. 255; II CCA 8 marzo 1995 in re B./B.A; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 184 n. 4 );\nche la decisione del giudice circa l’ammissibilità di una prova deve basarsi su una valutazione anticipata della concludenza della stessa, di modo che il rifiuto di ammettere una prova, avuto riguardo al diritto di esprimersi e di essere sentiti delle parti (CCC 7 marzo 1988 in re Z./A.), verrà pronunciato solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante (II CCA 8 marzo 1995 in re B./B.A e riferimenti ivi contenuti);\nche il negozio giuridico concluso tra le parti, con il quale è stata concordata la fornitura di merce predefinita e la relativa posa,\nviene definito quale “Kauf mit Montagepflicht” che sottostà alle norme sulla compravendita in considerazione della natura secondaria della prestazione di posa rispetto a quella di fornitura della merce (II CCA 29 luglio 1993 in re E.SA/A. e riferimenti ivi menzionati);\nche quindi per opporsi al pagamento della fattura dell’istante il convenuto avrebbe dovuto provare che la merce fornita era diversa da quella acquistata oppure presentava difetti e che questi erano stati tempestivamente notificati alla controparte (art. 201 CO);\nche la prova della qualità, trattandosi della fornitura e messa a dimora di piante, avrebbe potuto essere apportata unicamente mediante l’allestimento di una prova a futura memoria a opera ultimata e non sicuramente come preteso dal ricorrente con una perizia richiesta dopo quasi tre anni dalla fornitura delle piante;\nche neppure i testi proposti dal ricorrente, che a suo dire avrebbero dovuto attestare la tempestiva contestazione della fattura, sarebbero serviti a comprovare l’esistenza di difetti; la contestazione della fattura come tale non è infatti atta ad inficiare la pretesa avversaria;\nche proprio in considerazione dell’irrilevanza delle prove offerte dal ricorrente, il rifiuto della loro assunzione ad opera del pretore non può essere censurato;\nche la censura ricorsuale secondo la quale controparte non avrebbe fornito la prova della propria pretesa allegando uno scritto di conferma degli accordi intervenuti, con particolare riferimento all’ammontare della sua pretesa, è destituita di fondamento ritenuto che il perfezionamento di un negozio giuridico quale quello che ci occupa non sottostà ad alcuna forma e può quindi desumersi, come in concreto, da un insieme di atti e circostanze;"}