ne consegue che nulla osta, nel concreto, all’applicazione dell’art. 271a cpv. 1 lett. e CO. Non v’è pertanto nessuna applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale che giustifichi il rimedio della cassazione. Non sono per contro messi in discussione i presupposti d’applicazione dell’art. 271a cpv. 1 lett. e) CO. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr.