Giusta l’art. 271a cpv. 3 CO non vi è infatti motivo legale di contestare la disdetta, ancorché notificata nei tre anni seguenti la fine di un procedimento giudiziario che ha visto quale parte soccombente il locatore, tra altri motivi, se questi fa valere il fabbisogno personale urgente (lett. a). L’onere della prova circa il realizzarsi di questa circostanza incombe al locatore che se ne prevale. Sennonchè, va osservato che effettivamente - come ha rilevato il primo giudice - l’istante non ha sostanziato tale presupposto; ne consegue che nulla osta, nel concreto, all’applicazione dell’art. 271a cpv.