Questa norma, introdotta a tutela degli interessi del conduttore, si basa sull’idea secondo la quale la disdetta sarebbe abusiva per il solo fatto di essere notificata in un lasso di tempo assai ravvicinato alla conclusione di una vertenza che ha opposto le medesime parti e che ha visto il locatore quale parte sostanzialmente soccombente; in altre aprole, si tratta di tutelare il conduttore da eventuali ritorsioni ad opera del locatore (SVIT, Kommentar Mietrecht, 1991, N. 2 ad art. 271a CO). Giusta l’art. 271a cpv.