Contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente la disdetta data nel periodo triennale di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO può sempre essere contestata senza che il conduttore debba fornire particolari motivazioni o spiegazioni. Questa norma, introdotta a tutela degli interessi del conduttore, si basa sull’idea secondo la quale la disdetta sarebbe abusiva per il solo fatto di essere notificata in un lasso di tempo assai ravvicinato alla conclusione di una vertenza che ha opposto le medesime parti e che ha visto il locatore quale parte sostanzialmente soccombente;