secondo l’art. 1 OLAL (Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione e commerciali), sono cose locate concesse in uso al conduttore dal locatore con i locali d’abitazione, segnatamente le autorimesse. Mentre non è rilevante che per la locazione di questi locali accessori sia stato stipulato un contratto separato e se del caso se questo sia stato concluso contemporaneamente a quello dell’abitazione (SJ 1979 p. 570, no. 14), è pero necessario che esista una connessione oggettiva sufficiente con la locazione principale.