1 CO prevede che le disposizioni relative alla locazione di locali d’abitazione o commerciali si applicano anche alle cose concesse in uso con questi locali. Nella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale il contratto di locazione dell’autorimessa costituisce un accessorio della locazione dell’appartamento e beneficia quindi delle norme di protezione in discussione, non appare scorretta. Infatti, secondo l’art. 1 OLAL (Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione e commerciali), sono cose locate concesse in uso al conduttore dal locatore con i locali d’abitazione, segnatamente le autorimesse.