CO, in particolare l’art. 271a cpv. 1 lett. e CO che permette la contestazione della disdetta data dal locatore nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o di una procedura giudiziaria in relazione con la locazione a dipendenza dell’esito della controversia, e meglio come ai numeri 1-4 della stessa norma. L’art. 253a cpv. 1 CO prevede che le disposizioni relative alla locazione di locali d’abitazione o commerciali si applicano anche alle cose concesse in uso con questi locali.