l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se alla disdetta del contratto di locazione dell’autorimessa, notificata dalla locatrice il 3 novembre 1994 per il 30 maggio 1995, possano essere applicate le norme di protezione di cui agli art. 271 segg. CO, in particolare l’art. 271a cpv.