Contro questa disdetta la conduttrice è insorta dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendone l’annullamento sulla base dell’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, opponendo cioè il periodo triennale di protezione a dipendenza dell’accordo giudiziario concluso dalle parti il 29 aprile 1993 nell’ambito della procedura di contestazione dell’aumento della pigione (doc. P). La disdetta è stata annullata dall’Ufficio di conciliazione con decisione 23 febbraio 1995 (doc. A). Con istanza 20 marzo 1995 la __________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo la conferma della disdetta 3 novembre 1994;