{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-101_1996-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10589&nX40_KEY=4711547&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f4c9eeb6047ed4205609c767a2bc5ad4"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.04.1996 16.1995.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:00:31", "Checksum": "937e6e7c35bb01465c4472bde8368eac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.04.1996 16.1995.101\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nMentre non è rilevante che per la locazione di questi locali accessori sia stato stipulato un contratto separato e se del caso se questo sia stato concluso contemporaneamente a quello dell’abitazione (SJ 1979 p. 570, no. 14), è pero necessario che esista una connessione oggettiva sufficiente con la locazione principale. Simile connessione è data se i due oggetti sono stati locati dallo stesso locatore a un identico conduttore e se l’uso del locale accessorio è in relazione con la cosa principale (SVIT Kommentar, N. 11 ad art. 266b-266f e N. 16 ad art 253a-253b; Zihlmann, Das Mietrecht, 2.Auflage, 1995, p. 33\nPer quanto attiene alla problematica relativa all’identità delle parti contraenti, contestata dalla ricorrente, la dottrina è divisa sul fatto di sapere se il proprietario della cosa principale e quello dell’accessorio debbano essere identici (in tal senso Barbey in Commentarire du droit du bail, 1991, Chapitre III, N. 199, p. 76, secondo il quale non è sufficiente che due diversi proprietari siano rappresentati dallo stesso amministratore) oppure se sia\nsufficiente l’identità delle parti nel rapporto contrattuale (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, N 41 p. 59).\nIl fatto per il primo giudice di aver fatta propria quest’ultima tesi non può essere censurato, ritenuto che gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una violazione del diritto materiale o formale, mentre non è arbitraria una decisione che si conforma a una tesi dottrinale piuttosto che a un’altra, ancorché più favorevole alla ricorrente.\nIn merito all’allegazione ricorsuale secondo la quale la condut-trice era a conoscenza della diversa identità tra il proprietario dell’appartamento e quello dell’autorimessa, a prescindere dalla rilevanza giuridica di tale allegazione, va rilevato che questa conoscenza è stata contestata dalla convenuta e non comprovata dall’istante. Il semplice fatto che l’autorimessa inizialmente messa a disposizione della convenuta fosse la no. 81 K e in seguito la 81 L, non significa nulla, in particolare non costituisce una circostanza tale da inficiare le emergenze documentali dalle quali si evince che su entrambi i contratti di locazione, quello dell’appartamento e quello dell’autorimessa, nella definizione del locatore (proprietario) figura la “__________ - per conto terzi”; __________ che, sul formulario ufficiale con cui notifica la disdetta alla convenuta, indica di agire “per mandato fiduciario” (doc. D).\n6. Contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente la disdetta data nel periodo triennale di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO può sempre essere contestata senza che il conduttore debba fornire particolari motivazioni o spiegazioni. Questa norma, introdotta a tutela degli interessi del conduttore, si basa sull’idea secondo la quale la disdetta sarebbe abusiva per il solo fatto di essere notificata in un lasso di tempo assai ravvicinato alla conclusione di una vertenza che ha opposto le medesime parti e che ha visto il locatore quale parte sostanzialmente soccombente; in altre aprole, si tratta di tutelare il conduttore da eventuali ritorsioni ad opera del locatore (SVIT, Kommentar Mietrecht, 1991, N. 2 ad art. 271a CO).\nGiusta l’art. 271a cpv. 3 CO non vi è infatti motivo legale di contestare la disdetta, ancorché notificata nei tre anni seguenti la fine di un procedimento giudiziario che ha visto quale parte soccombente il locatore, tra altri motivi, se questi fa valere il fabbisogno personale urgente (lett. a). L’onere della prova circa il realizzarsi di questa circostanza incombe al locatore che se ne prevale.\nSennonchè,\nva osservato che effettivamente - come ha rilevato il primo giudice - l’istante\nnon ha sostanziato tale presupposto; ne consegue che nulla osta, nel concreto,\nall’applicazione dell’art. 271a cpv. 1 lett. e CO.\nNon v’è pertanto nessuna applicazione manifestamente errata del diritto\nsostanziale che giustifichi il rimedio della cassazione.\nNon sono per contro messi in discussione i presupposti d’applicazione dell’art.\n271a cpv. 1 lett. e) CO.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 300.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Inzimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}