{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-101_1996-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10589&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f4c9eeb6047ed4205609c767a2bc5ad4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.04.1996 16.1995.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:12", "Checksum": "a0f49e5f891e373026e920dbe43a0faf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.04.1996 16.1995.101\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n10 aprile 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 9 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 20 marzo 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ rappr. da __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto la conferma della disdetta del contratto di locazione notificata alla convenuta il 3 novembre 1993, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. In data 11 luglio 1984 __________ ha concluso con la __________, agente per conto di terzi, un contratto di locazione avente per oggetto un’autorimessa sita nello stabile denominato “__________” (doc. C) nel quale essa occupa pure un appartamento in virtù di un contratto sottoscritto con la stessa __________ con effetto dal 1° giugno 1981 (doc. B).\nIl contratto di locazione dell’autorimessa è stato disdetto dalla locataria il 3 novembre 1994 per il 30 maggio 1995 (doc. D).\nContro questa disdetta la conduttrice è insorta dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendone l’annullamento sulla base dell’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, opponendo cioè il periodo triennale di protezione a dipendenza dell’accordo giudiziario concluso dalle parti il 29 aprile 1993 nell’ambito della procedura di contestazione\ndell’aumento della pigione (doc. P). La disdetta è stata annullata dall’Ufficio di conciliazione con decisione 23 febbraio 1995 (doc. A).\nCon istanza 20 marzo 1995 la __________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo la conferma della disdetta 3 novembre 1994; l’istante ha contestato l’applicabilità delle norme di cui agli art. 271 segg. CO non trattandosi di un locale di abitazione o commerciale e non essendovi alcun nesso tra la locazione dell’appartamento e quella dell’autorimessa. Essa ha fatto valere da ultimo il fabbisogno personale del proprietario dell’autorimessa.\nLa convenuta si è opposta all’istanza ribadendo la sua tesi secondo la quale il contratto di locazione dell’autorimessa deve beneficiare della protezione dagli effetti di una disdetta nel periodo triennale di cui all’art. 271 CO, poichè abbinato alla locazione dell’appartamento.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata una connessione tra il contratto di locazione dell’appartamento e quello dell’ autorimessa (art. 253a cpv. 1 CO) - e quindi l’applicabilità dell’ art. 271a cpv. 1 lett. e CO - ha respinto l’istanza confermando la nullità della disdetta 3 novembre 1994 poiché notificata nel termine di protezione di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO.\n3. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’applicabilità alla concreta fattispecie dell’art. 271a CO, disposto a suo dire inapplicabile non essendovi connessione tra la locazione dell’ appartamento e quella dell’autorimessa, e non essendovi identità tra le parti al contratto di locazione dell’appartamento e a quello dell’autorimessa.\nCon osservazioni 14 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se alla disdetta del contratto di locazione dell’autorimessa, notificata dalla locatrice il 3 novembre 1994 per il 30 maggio 1995, possano essere applicate le norme di protezione di cui agli art. 271 segg. CO, in particolare l’art. 271a cpv. 1 lett. e CO\nche permette la contestazione della disdetta data dal locatore nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o di una procedura giudiziaria in relazione con la locazione a dipendenza dell’esito della controversia, e meglio come ai numeri 1-4 della stessa norma.\nL’art. 253a cpv. 1 CO prevede che le disposizioni relative alla locazione di locali d’abitazione o commerciali si applicano anche alle cose concesse in uso con questi locali.\nNella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale il contratto di locazione dell’autorimessa costituisce un accessorio della locazione dell’appartamento e beneficia quindi delle norme di protezione in discussione, non appare scorretta."}