CPC, per le spese l’art 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 __________, __________ e __________, è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- fr. 300.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria