Gli istanti, al punto 7 della loro istanza, senza aver neppure tentato di provare il preteso danno alla loro immagine profes-sionale, si sono infatti limitati a quantificare la loro pretesa risarcitoria facendo riferimento alle “tariffe in vigore”, senza peraltro specificare di che tariffe si tratti. Anche su questo punto la decisione di prima sede, che ha respinto in quanto non comprovata la tesi degli istanti circa la concretizzazione di una violazione delle norme della LDA, deve essere confermata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art 148 CPC e la LTG pronuncia: