, N. 1 ad art. 42). A prescindere dalla sussistenza o meno di una violazione delle disposizioni della LDA, gli istanti non hanno apportato la prova fondamentale, ossia di aver subito un pregiudizio economico pari a fr. 2’500.- a dipendenza dell’utilizzazione da parte della convenuta del logo controverso per scopi diversi da quelli concordati. Gli istanti, al punto 7 della loro istanza, senza aver neppure tentato di provare il preteso danno alla loro immagine profes-sionale, si sono infatti limitati a quantificare la loro pretesa risarcitoria facendo riferimento alle “tariffe in vigore”, senza peraltro specificare di che tariffe si tratti.