Alla luce di questi criteri interpretativi, il fatto per il primo giudice di essersi riferito alle precedenti pattuizioni intervenute tra le parti, con particolare riferimento all’offerta di cui al doc. A dalla quale si evince che nei prezzi fatturati dagli istanti era compreso il diritto di utilizzo illimitato delle loro creazioni, non è arbitrario e tantomeno contrario all’art. 18 CO come preteso dai ricorrenti. Così facendo, ossia escludendo una qualsiasi violazione contrattuale da parte della convenuta, il giudice di prime cure ha agito nei limiti del potere di apprezzamento di cui dispone nella valutazione delle risultanze istruttorie prese nel loro complesso (art. 90 CPC).