La colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto alla controparte provare che nessuna colpa le è imputabile (DTF 113 II 433). Nella concreta fattispecie, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato l’esistenza di una qualsiasi pattuizione secondo la quale gli istanti avrebbero posto un divieto o una limitazione d’utilizzo del logo da loro creato. In assenza di una pattuizione scritta, la reale volontà delle parti deve essere appurata valutando tutte le circostanze in cui l’accordo è stato raggiunto. In quest’ambito sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155),