particolare senza evidenziare la realizzazione nel caso concreto dei presupposti del mandato piuttosto che quelli dell’appalto. In ogni caso, indipendentemente dalla qualifica che si vuol dare al contratto che ci occupa, trattandosi di una pretesa basata su una responsabilità contrattuale, spetta alla parte che chiede un risarcimento provare la violazione di un dovere contrattuale, il danno subito e il nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 1992, N. 61 ad art. 97). La colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv.