4. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f con riferimento all’art. 340 lett. d CPC, dalle motivazioni del ricorso questo può essere sussunto sotto il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC parimenti invocato dagli insorgenti. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.