I ricorrenti rimprove-rano al primo giudice di aver erroneamente qualificato il contratto quale appalto anziché mandato e di aver arbitraria-mente valutato le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe comprovata la trasformazione e l’utilizzo abusivo dell’opera da loro creata da parte della convenuta. Con riferimento al mancato riconoscimento della loro pretesa risarcitoria contestano la conclusione del primo giudice secondo la quale con la fatturazione delle loro creazioni essi avrebbero ceduto alla controparte tutti i loro diritti sulle stesse, in particolare quello di un loro utilizzo illimitato. Con osservazioni 30 giugno 1995 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.