2’500.-, a titolo di risarcimento danni per violazione contrattuale, ossia per l’utilizzo da parte della convenuta del logo da loro creato per applicazioni non previste (scritte sulle vetrine, applicazione del logo su mezzi di trasporto e utilizzo a scopi pubblicitari) e per le quali non è stato rispettato il progetto originale, ciò che costituirebbe una lesione della loro immagine professionale. La convenuta si è opposta all’azione. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti quale appalto, ha condannato la convenuta al pagamento della fattura 12 marzo 1992 di fr.