{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-100_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10588&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4041ac054d7a8215a0258610e9da07d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.1996 16.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:57", "Checksum": "2b4b43cb7e4cb653f3279b521f9d16cb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.1996 16.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer quanto concerne la qualifica giuridica del contratto concluso dalle parti, va rilevato che la conclusione del primo giudice secondo la quale si tratta di un contratto di appalto e non di mandato, deve essere confermata, proprio in in considerazione delle prestazioni richieste agli istanti, incaricati di realizzare l’insegna del negozio e di effettuare la scelta cromatica delle facciate e dell’atrio di ingresso dello stabile della convenuta, concretizzazioni queste tipiche del contratto di appalto (Gauch, Der Werkvertrag, 3. Auflage, 1985, N. 31 segg.). Su questo punto i ricorrenti si limitano peraltro a ribadire che trattasi di un mandato senza sostanziare tale loro affermazione, in particolare senza evidenziare la realizzazione nel caso concreto dei presupposti del mandato piuttosto che quelli dell’appalto.\nIn ogni caso, indipendentemente dalla qualifica che si vuol dare al contratto che ci occupa, trattandosi di una pretesa basata su una responsabilità contrattuale, spetta alla parte che chiede un risarcimento provare la violazione di un dovere contrattuale, il danno subito e il nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 1992, N. 61 ad art. 97). La colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto alla controparte provare che nessuna colpa le è imputabile (DTF 113 II 433).\nNella concreta fattispecie, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato l’esistenza di una qualsiasi pattuizione secondo la quale gli istanti avrebbero posto un divieto o una limitazione d’utilizzo del logo da loro creato.\nIn assenza di una pattuizione scritta, la reale volontà delle parti deve essere appurata valutando tutte le circostanze in cui l’accordo è stato raggiunto. In quest’ambito sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155),\nle loro condizioni personali, l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF 118 Ia 297), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (II CCA 20 marzo 1995 in re R./W.), nonché l’uso commerciale e lo scopo del contratto (Kramer/ Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16, 27, 28, 29 e 35 ad art. 18 CO).\nAlla luce di questi criteri interpretativi, il fatto per il primo giudice di essersi riferito alle precedenti pattuizioni intervenute tra le parti, con particolare riferimento all’offerta di cui al doc. A dalla quale si evince che nei prezzi fatturati dagli istanti era compreso il diritto di utilizzo illimitato delle loro creazioni, non è arbitrario e tantomeno contrario all’art. 18 CO come preteso dai ricorrenti.\nCosì facendo, ossia escludendo una qualsiasi violazione contrattuale da parte della convenuta, il giudice di prime cure ha agito nei limiti del potere di apprezzamento di cui dispone nella valutazione delle risultanze istruttorie prese nel loro complesso (art. 90 CPC).\n. Ne discende che non avendo gli istanti fatto fronte all’onere della prova che loro competeva sia per quanto attiene alla violazione contrattuale che all’esistenza del danno di cui pretendono il risarcimento, la pretesa in quanto tale non poteva che essere respinta nel senso deciso dal primo giudice.\n6. Anche per quanto attiene al preteso agire illecito della convenuta a dipendenza delle utilizzazioni non concordate del logotipo, gli istanti non hanno fornito nessuna prova a sostegno della loro pretesa risarcitoria.\nSecondo l’art. 41 cpv. 1 CO è tenuto a riparare il danno chi l’ha cagionato illecitamente. Sulla scorta della teoria oggettiva, fatta propria dal Tribunale federale, è considerato illecito ogni comportamento che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento giuridico (DTF 117 II 317, 115 II 18; Brehm, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 41 e giurispru-denza ivi citata; Rep 1983 p. 66).\nLa parte lesa deve provare, oltre l’agire illecito, che nel caso concreto si potrebbe concretizzare nella violazione delle disposizioni della LDA, l’esistenza e l’ammontare del danno subito (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 1 ad art. 42).\nA prescindere dalla sussistenza o meno di una violazione delle disposizioni della LDA, gli istanti non hanno apportato la prova fondamentale, ossia di aver subito un pregiudizio economico pari a fr. 2’500.- a dipendenza dell’utilizzazione da parte della convenuta del logo controverso per scopi diversi da quelli concordati.\nGli istanti, al punto 7 della loro istanza, senza aver neppure tentato di provare il preteso danno alla loro immagine profes-sionale, si sono infatti limitati a quantificare la loro pretesa risarcitoria facendo riferimento alle “tariffe in vigore”, senza peraltro specificare di che tariffe si tratti.\nAnche su questo punto la decisione di prima sede, che ha respinto in quanto non comprovata la tesi degli istanti circa la concretizzazione di una violazione delle norme della LDA, deve essere confermata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 __________, __________ e __________, è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 300.-\ngià anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}